Art. 83 – Conversione in procedura liquidatoria

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

Relazione Illustrativa Art. 83
L’art. 83 dispone che nei casi di revoca dell’omologazione o di risoluzione del concordato minore il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero. Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento