Art. 85 – Presupposti per l’accesso alla procedura

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Per proporre il concordato l’imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell’articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. È in ogni caso fatto salvo il disposto dell’articolo 296.

2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall’articolo 87.

3. Il piano può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;

c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.

5. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

Relazione Illustrativa Art. 85
La norma chiarisce al comma 1 che l’accesso al concordato è consentito all’imprenditore sia che sussista lo stato di crisi che quello di insolvenza, precisazione, quest’ultima, che appare ora necessaria, rispetto alla disciplina previgente, in quanto la crisi, alla luce della distinzione operata con l’art. 2, ha acquisito una propria dimensione autonoma e non può più considerarsi comprensiva dell’insolvenza. La proposta deve essere accompagnata da un piano delle attività finalizzate all’attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e dunque che sia fattibile sia in termini giuridici che economici. La legge delega ha previsto infatti che debbano essere attribuiti al tribunale poteri di verifica in ordine alla fattibilità del piano sotto entrambi i profili, dovendosi perciò ritenere definitivamente superato l’orientamento giurisprudenziale che, vigente il r.d. n.267 del 1942, aveva circoscritto il sindacato del tribunale ai soli profili di fattibilità giuridica E’ confermata l’attuale libertà di contenuto quanto alle modalità di soddisfacimento dei creditori: cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Viene confermata, inoltre, la possibilità di attribuire ad un soggetto che si accolla il debito da concordato le attività dell’impresa interessata dalla proposta nonché la possibilità che si costituiscano assuntore anche i creditori o società da questi partecipate. La suddivisione dei creditori in classi è prevista in generale come facoltativa ma l’articolo in esame ne prevede l’obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori che appare opportuno tenere distinte ai fini del voto per il peculiare interesse che gli appartenenti alle stesse hanno all’esito del concordato: creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento; creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; creditori titolari di garanzie prestate da terzi; creditori proponenti il concordato e parti ad essi correlate. Viene infine confermata la possibilità del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il ribadito divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. La disposizione ribadisce la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, attestato da professionista. Viene precisato, al fine di dirimere un dubbio posto nel vigore dell’attuale disciplina, che tale valore deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali e che la quota residua del debito, degradata per effetto dell’incapienza del bene oggetto della garanzia o del privilegio, è trattata come credito chirografario. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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