Art. 86 – Programma delle imprese del gruppo

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Se l’impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell’articolo 27, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Se l’impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell’articolo 27, ed in considerazione della opportunità della gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell’articolo 57 nell’ambito della procedura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura.

3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall’articolo 54, ridotti della metà.

Lascia un commento