Art. 89 – Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.

Relazione Illustrativa Art. 89
La disposizione riproduce, per il solo concordato preventivo, le regole già contenute nell’art. 182-sexies del r.d. n.267 del 1942. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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