Art. 91 – Anticipazioni delle spese dall’erario

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l’erario anticipa tali spese.

2. L’anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.

3. Le spese anticipate dall’erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.

4. Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide.

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