Art. 95 – Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Fermo quanto previsto nell’articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.

3. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

4. L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Relazione Illustrativa Art. 95
L’articolo riproduce quanto già inserito nella disciplina del concordato preventivo con l’art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con l’integrazione apportata dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, al fine di favorire la continuità aziendale anche per le imprese che operano nel campo degli appalti pubblici. In sintesi si prevede che, salva in ogni caso la facoltà per il debitore di sciogliersi dal contratto, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda e che sono inefficaci eventuali patti contrari. Se si tratta di contratti pubblici, la continuazione anche dopo la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo è subordinata alla presentazione dell’attestazione di un professionista circa la conformità al piano e alla ragionevole capacità di adempimento da parte dell’impresa in concordato; in presenza dell’attestazione e dei requisiti di legge beneficia della continuazione anche la società cessionaria o conferitaria dell’azienda o del ramo di azienda e, all’atto della cessione o del conferimento, le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli vengono cancellate su disposizione del giudice delegato. Al fine di favorire la cessione dell’azienda o di suoi rami detta disciplina si applica anche in caso di concordato liquidatorio, come del resto consente espressamente anche l’art. 110 del d.lgs. n.50 del 2016, se un professionista indipendente attesta che detta continuazione è funzionale per il miglior soddisfacimento dei creditori. La norma, coerentemente con la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, prevede anche che l’impresa, dopo la presentazione della domanda di accesso e dunque anche prima del deposito della proposta e del piano, possa partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, previa autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, acquisito il parere del commissario. L’autorizzazione alla partecipazione è comunque subordinata alla presenza di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto. E’ infine previsto che, ferme le condizioni di cui sopra, l'impresa in concordato possa concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che sia l’unica impresa aderente al raggruppamento ad essere assoggettata ad una procedura concorsuale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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