1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.
Relazione Illustrativa Art. 96
La norma, in continuità con l’art. 169 del r.d. n. 267 del 1942, estende al concordato preventivo alcune disposizioni dettate dalla disciplina della liquidazione giudiziale. S tratta dell’art. 145, che prevede l’inopponibilità ai creditori della formalità eseguite dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura e degli articoli da 153 a 162 che disciplinano gli effetti per i creditori dell’apertura della procedura concorsuale.
Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza