Art. 96 – Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.

Relazione Illustrativa Art. 96
La norma, in continuità con l’art. 169 del r.d. n. 267 del 1942, estende al concordato preventivo alcune disposizioni dettate dalla disciplina della liquidazione giudiziale. S tratta dell’art. 145, che prevede l’inopponibilità ai creditori della formalità eseguite dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura e degli articoli da 153 a 162 che disciplinano gli effetti per i creditori dell’apertura della procedura concorsuale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento