Art. 99 – Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1.

3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale.

4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.

5. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:

a) il ricorso o l’attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione;

b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

Relazione Illustrativa Art. 99
La disposizione disciplina i finanziamenti che il debitore può richiedere di contrarre nella fase intercorrente tra la domanda di accesso alla procedura di concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’omologa. Si deve trattare di finanziamenti funzionali, come attestato da un professionista indipendente, all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologa o all’apertura e allo svolgimento delle citate procedure o comunque all’interesse alla miglior soddisfacimento dei creditori; il finanziamento, che gode della prededuzione, può essere erogato in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. Considerata l'ovvia esigenza di bilanciare l'esigenza di agevolare l'imprenditore nell'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con la protezione degli interessi del ceto creditorio, l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione deve dare conto dell’impossibilità per il debitore di reperire altrimenti il finanziamento (ad esempio, per insufficiente capacità economica di eventuali soci), della sua destinazione, delle ragioni per cui la sua mancanza determinerebbe un grave pregiudizio per la continuità aziendale, il prosieguo della procedura o le ragioni dei creditori. Nel solo caso in cui il tribunale ravvisi l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’impresa –requisiti dai quali si ricava che il relativo deve essere esercitato con estrema cautela, per i possibili effetti pregiudizievoli della massa- l’autorizzazione, come già prevede l’art.182-quinquies della l. fall., può essere concessa anche in mancanza della relazione, redatta da un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tutela degli altri creditori, è previsto che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, la prededuzione non spetti nel caso in cui emerga il carattere fraudolento del ricorso o dell’attestazione, sempre che il curatore dimostri che il finanziatore ne aveva conoscenza. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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