Il curatore fallimentare non può proseguire il giudizio di opposizione a precetto

Giurisprudenza | Categorie: ammissione allo stato passivo, Fallimento | Cassazione civile - Sez. III, 13/11/2019 n. 29327

Massima

La curatela fallimentare non può proseguire il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. promosso dal debitore opponente (successivamente fallito).

Ciò in quanto l’opposizione a precetto integra una causa di accertamento negativo dell’esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento e, in quanto tale, resta attratta nella competenza del tribunale fallimentare stabilita dall’art. 52, secondo comma, I.fall., ai sensi del quale “ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite per la verifica dello stato passivo“.

L’eventuale accoglimento dell’opposizione a precetto concreterebbe un’inammissibile violazione del principio di intangibilità dello stato passivo.

Pertanto, la domanda riassunta dalla curatela nella causa di opposizione a precetto deve essere dichiarata improseguibile.

(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)

In sintesi

Nella vicenda in esame, a seguito dell’intimazione al pagamento di una somma, effettuata da una società per azioni mediante atto di precetto nei confronti della A.C. Costruzioni s.r.l., quest’ultima proponeva opposizione ex art. 615, primo comma c.p.c. chiedendo la dichiarazione di illegittimità dell’atto di precetto in quanto il credito era stato transatto e pagato.

Il Tribunale rigettava la domanda principale proposta dalla A.C. Costruzioni s.r.l. (opponente) che, conseguentemente impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello.

Nel corso del giudizio d’appello la A.C. Costruzioni s.r.l. veniva dichiarata fallita e il curatore riassumeva il giudizio. La Corte d’Appello riformava la decisione del Tribunale dichiarando l’inefficacia del precetto.

La s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto con la Sentenza oggetto del presente esame. II particolare, il Giudice di Legittimità decideva la causa nel merito e dichiarava l’improcedibilità del giudizio d’Appello.

Nel caso di specie, la Corte Suprema rileva che il giudice di secondo grado ha errato nel dichiarare l’inefficacia del precetto in quanto avrebbe dovuto dichiarare l’improseguibilità della causa di opposizione. Ciò in ragione del fatto che, a seguito del fallimento della  A.C. Costruzioni s.r.l., al curatore non sarebbe stato consentito riassumere la domanda.

Detta affermazione si basa su due principi di diritto, già consolidati nella precedente giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 24164 del 13.10.17 e Cass. Civ., Sez L., Sent. n. 16610 del 28.7.2011). In particolare:

  1. l’opposizione a precetto è un giudizio di accertamento negativo dell’esistenza del credito che, come tale, non può essere proseguito dal curatore fallimentare (a seguito del fallimento dell’opponente) in quanto resta attratto nella competenza del tribunale fallimentare;
  2. è necessario rispettare il principio di intangibilità dello stato passivo stabilito dall’ art. 52, secondo comma, l.fall., ai sensi del quale “ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite per la verifica dello stato passivo”.

Conseguentemente al curatore non è concesso accertare l’esistenza del credito (già ammesso definitivamente allo stato passivo) in una sede diversa da quella endofallimentare e con altri rimedi rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare.

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