Massima
Laddove non sia dichiarata la risoluzione del concordato preventivo, l’effetto esdebitatorio derivante dal provvedimento di omologazione della proposta è destinato a riverberarsi su tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 L.Fall. anche nel successivo fallimento della società.
(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)
In sintesi
Laddove non sia pronunciata la risoluzione del concordato preventivo gli effetti modificativi delle obbligazioni scaturenti dalla omologazione della proposta di concordato debbono ritenersi vincolanti per tutti i creditori anteriori alla presentazione della domanda di concordato, essendo così impedita – nel fallimento che dovesse essere successivamente dichiarato – l’insinuazione al passivo della originaria pretesa creditoria.