Gli effetti esdebitatori del concordato preventivo nel successivo fallimento.

Giurisprudenza | Tribunale di Bologna, 09/01/2018 n. 110

Massima

Laddove non sia dichiarata la risoluzione del concordato preventivo, l’effetto esdebitatorio derivante dal provvedimento di omologazione della proposta è destinato a riverberarsi su tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 L.Fall. anche nel successivo fallimento della società.

(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)

In sintesi

Laddove non sia pronunciata la risoluzione del concordato preventivo gli effetti modificativi delle obbligazioni scaturenti dalla omologazione della proposta di concordato debbono ritenersi vincolanti per tutti i creditori anteriori alla presentazione della domanda di concordato, essendo così impedita – nel fallimento che dovesse essere successivamente dichiarato – l’insinuazione al passivo della originaria pretesa creditoria.

Scarica il testo integrale del provvedimento: Tribunale di Bologna, 9/01/2018, 110

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