L’art. 72 quater L.Fall. si applica al contratto di leasing risolto prima del fallimento

Giurisprudenza | Categorie: Contratti, Fallimento | Cassazione civile - Sez. I, 28/10/2019 n. 27545

Massima

La L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) ha disciplinato in maniera unitaria il leasing finanziario superando la distinzione giurisprudenziale tra ”leasing di godimento” e “leasing traslativo” ed il ricorso in via analogica, per quest’ultimo, alla disciplina dettata dall’art. 1526 c.c.

Conseguentemente, gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dovranno essere regolati sulla base di quanto previsto dall’art. 72 quater, L.Fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti.

Ne deriva che, qualora l’utilizzatore fallisca dopo che sia intervenuta la risoluzione del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere in tutto o in parte l’importo incassato.

(massima a cura di Alessandra Parini)

In Sintesi

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 28.10.2019 n. 27545 chiarisce la disciplina applicabile al contratto di leasing e, nello specifico, quali effetti possano derivare a fronte della risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento.

Il giudice di legittimità aderisce all’orientamento giurisprudenziale volto a superare la tradizionale bipartizione tra “leasing di godimento” e “leasing traslativo” ponendosi in una prospettiva di trattazione unitaria e autonoma dell’istituto.

Tale impostazione appare coerente con la Legge 124/2017 che ha tipizzato il contratto di locazione finanziaria, e con i recenti interventi normativi in materia operati dalla Legge Fallimentare (cfr. art. 72-quater L.Fall.) e dal Codice della Crisi d’impresa e dell’ insolvenza (cfr. art. 177 CCI) che hanno regolamentato gli effetti dello scioglimento del contratto.

Nell’Ordinanza in esame viene dunque stabilito che, nel caso di risoluzione del contratto di leasing avvenuta prima del fallimento si applica l’ art. 72 quater L.Fall.

Conseguentemente, qualora l’utilizzatore fallisca dopo che sia intervenuta la risoluzione del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere in tutto o in parte l’importo incassato.

 

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