Art. 30 – Apertura della procedura. Dichiarazione di fallimento

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall’articolo 27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.

2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell’articolo 8, comma 3. Di essi è data altresì comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l’impresa ha la sede principale.

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