Sui limiti di operatività della vis attractiva di cui all’art. 24 L.Fall.

Giurisprudenza | Tribunale di Pavia, 09/10/2019 n. 1541

Massima

Nell’ambito delle iniziative giudiziali avviate per il recupero di un credito contrattuale del fallito, la posizione di terzo assunta dal curatore rispetto alle eventuali clausole derogatorie della competenza convenzionalmente pattuite in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento sussiste solo con riferimento alle azioni proprie della procedura fallimentare e non anche con riferimento a quelle azioni che il curatore dovesse esercitare quale avente causa del fallito, per le quali devono valere le regole ordinarie di competenza.

(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)

In sintesi

L’eventuale a deroga convenzionale alla competenza contenuta in un contratto stipulato tra il fallito ed un soggetto terzo non può essere opposta al curatore il quale eserciti un’azione tipicamente connessa all’essenza della procedura concorsuale (quale ad esempio l’azione, revocatoria fallimentare), ponendosi il medesimo in tal caso nella posizione di terzo.
Fermo restando quanto precede, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23077 del 10.12.2004, il giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito deve essere trattato davanti al giudice per esso competente secondo le regole generali, il quale pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria.

Scarica il testo integrale del provvedimento: Tribunale di Pavia, 9/10/2019, n. 1541

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