Accordo di ristrutturazione dei debiti e cessione d’azienda: profili fiscali

Notizia | | Autore: Redazione | Categorie: Accordi di ristrutturazione dei debiti, Pubblicazioni | Lascia un commento

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’ art. 182-bis l.fall., il cessionario non è responsabile in via solidale con il cedente per il pagamento delle sanzioni a carico di quest’ultimo.

A seguito di istanza di consulenza giuridica riguardante l’ambito temporale di applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 (in tema di disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), l’Agenzia delle Entrate si è espressa con Risposta n. 21 del 6 dicembre 2019.
In particolare, l’istante desiderava comprendere se, il nuovo comma 5-bis introdotto nell’art. 14 del d.lgs. 472/1997 (per mezzo del d. lgs n. 158 del. 24 settembre 2015) potesse operare retroattivamente (e quindi applicarsi anche a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore (prevista in data 1 gennaio 2016).
Il nuovo comma stabilisce che, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni a carico del soggetto cedente l’azienda o il ramo d’azienda, il cessionario non sia responsabile in via solidale, qualora la cessione avvenga nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della Legge Fallimentare (r.d. n.267/1942).
Dal momento che, nel caso di specie, la cessione era stata posta in essere in esecuzione di un accordo ex 182-bis l.fall.  presentato e omologato prima della data di entrata in vigore della nuova disposizione, l’istante desiderava avere conferma dall’Agenzia delle Entrate circa l’operatività dell’esclusione della responsabilità solidale del cessionario.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa a favore dell’applicabilità del nuovo comma 5-bis anche alle cessioni avvenute prima del gennaio 2016. Ciò in quanto la nuova disposizione esprimerebbe un principio generale (di esclusione della responsabilità solidale del cessionario nell’ ambito delle cessioni con profili pubblicistici) già consolidato con riguardo alle procedure fallimentari e pertanto applicabile in via interpretativa anche alle altre procedure concorsuali aventi le medesime caratteristiche.
Tale argomentazione è rafforzata anche dalla circostanza che la legge fallimentare vieta di esperire azioni esecutive sui beni del fallito (art. 51 l.fall.) vanificando in questo modo la previsione del beneficio di preventiva escussione del cedente previsto dall’ art. 14 l d.lgs. 472/1997.
In conclusione, alla cessione d’ azienda posta in essere nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti avvenuta in data precedente all’ 1 gennaio 2016, si applica l’esclusione della responsabilità solidale del cessionario ai sensi del nuovo art. 14, comma 5-bis d.lgs. 472/1997 che non ha portata innovativa e pertanto il cessionario dell’azienda non risponderà solidalmente con il cedente per i debiti di quest’ultimo.


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Redazione del portale Crisi&insolvenza

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