La nuova competenza in capo al tribunale sede delle sezioni specializzate.

Dottrina | | Autore: redazione | Lascia un commento

L’art. 389 CCI prevede l’immediata entrata in vigore di una serie di norme di natura processuale che parzialmente modificano la disciplina processuale propria della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi per quanto attiene alle norme che individuano il Tribunale competente a regolare i procedimenti per la composizione della crisi o dell’insolvenza e a conoscere di tutte le azioni che ne derivano.

Trattasi in particolare del primo comma dell’art. 27 CCI (rubricato Competenza per materia e per territorio) e dell’art. 350 CCI (rubricato Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria), norme destinate ad entrare in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del CCI.

L’art. 27, primo comma CCI in particolare stabilisce quanto segue: “Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.”

L’art. 350 CCI, al contempo, prevede che “1. All’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole “del luogo in cui ha la sede principale” sono sostituite dalle seguenti: “competente ai sensi dell’art. 27, comma 1, del codice della crisi de dell’insolvenza”. 2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole “del luogo in cui ha la sede principale sono sostituite dalle seguenti: “competente ai sensi dell’art. 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza”.

Le succitate previsioni normative puntano quindi ad individuare il Tribunale competente a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza (così come definiti disciplinati dal Titolo III del codice della crisi di impresa) e delle controversie che ne possano derivare nella particolare ipotesi in cui tali procedimenti afferiscano ad imprese in amministrazione straordinaria (deve ritenersi sia in forza del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, sia in forza del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347).

Tale individuazione è compiuta a favore del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2013, n. 168 ([1]), essendo altresì specificato che detto tribunale dovrà essere individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, in conformità all’art. 4 ([2]) del medesimo decreto legislativo.

Il disposto del primo comma dell’art. 27 CCI giunge così a differenziare l’individuazione del tribunale competente a conoscere della procedura concorsuale in base ad un criterio di rilevanza dimensionale del fenomeno della crisi e/o dell’insolvenza, distinguendo i procedimenti relativi ad imprese in amministrazione straordinaria e/o a gruppi di imprese di rilevante dimensione rispetto a tutti gli altri procedimenti per i quali – in conformità a quanto stabilito dal successivo comma del medesimo art. 27 CCI – sarà competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha centro degli interessi principali, indipendentemente dal fatto che il tribunale così individuato sia sede delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Tale previsione normativa appare coerente con quanto previsto dall’art. 350 CCI, risultando funzionale a garantire piena identità tra il tribunale competente a conoscere delle procedure di composizione della crisi o dell’insolvenza delle imprese in amministrazione straordinaria ed il tribunale eventualmente chiamato a dichiarare lo stato di insolvenza delle stesse.

Nel complesso il combinato disposto delle due previsioni permette di evitare che una procedura di amministrazione straordinaria possa gravare in termini di attività giurisdizionali ([3]) in capo a tribunali anche periferici, con evidenti benefici in termini di maggiore speditezza della procedura.

La rilevanza concreta di una simile novità si apprezza, a titolo esemplificativo, considerando come la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia s.p.a., aperta dinanzi al Tribunale di Civitavecchia (competente in ragione della sede di Alitalia s.p.a. all’interno del comune di Fiumicino) all’indomani della entrata in vigore della riforma fallimentare ed in particolare dell’art. 350 CCI sarebbe stata aperta dinanzi al Tribunale di Roma.

([1])         Art. 1. (Istituzione delle sezioni). 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche. 1bis. sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunale e le corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione della Valle d’Aosta/Vallè d’Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d’appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d’appello di Brescia. L’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche.

([2])         Art. 4. (Competenza territoriale delle sezioni). Le controversie di cui all’articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di Corte d’Appello.

([3])         Si pensi infatti che il Tribunale individuato ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 270/99 e dell’art. 2, d.l. 347/2003 (in forza del richiamo operato dall’art. 8 del medesimo decreto legge) rappresenta il Tribunale competente a svolgere l’attività di accertamento del passivo ed a conoscere di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione di insolvenza.

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Redazione del portale Crisi&insolvenza

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