Cosa cambia nell’Albo dei soggetti incaricati nelle procedure concorsuali

Dottrina | | Autore: Redazione | Categoria: Codice della Crisi e dell'Insolvenza | Lascia un commento

Il nuovo Codice della Crisi d’ Impresa e dell’Insolvenza prevede l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati a svolgere le funzioni di curatori, commissari giudiziali o liquidatori  nelle procedure concorsuali. Potranno accedere a tale elenco, tra gli altri, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

Per l’iscrizione sono richiesti requisiti stringenti che le categorie professionali auspicano vengano rivisti, con gli opportuni interventi correttivi.

I principi generali della Legge Delega recepiti nel CCI

I principi generali cui il Governo ha dovuto attenersi nella Riforma delle procedure concorsuali, sono contenuti nell’art. 2 della Legge Delega (L. 19 ottobre 2017, n. 155). L’esecutivo ha quindi recepito tali criteri nella stesura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 2019).

La lettura delle disposizioni della Legge Delega è quindi essenziale per una migliore comprensione della Riforma attuata con il CCI.

In particolare, oggetto del presente approfondimento è il principio di cui all’art. 2, primo comma, lettera o) della Legge Delega, che prevede di:

  • istituire presso il Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione.

Tale principio è stato recepito dal Legislatore della Riforma agli artt. 356, 357 (già in vigore dal 16 marzo 2019) e 358 CCI.

Si tratta di norme significative in quanto incidono sul sistema precedente all’approvazione della Riforma che attribuiva al Tribunale un ruolo centrale nella valutazione dei requisiti in capo ai soggetti destinati ad esercitare le cariche di curatore, commissario giudiziale o liquidatore spostando tali verifiche in capo agli uffici ministeriali.

Basti pensare che, gli elenchi dei professionisti cui affidare gli incarichi relativi alle procedure concorsuali, sono stati fin’ora custoditi presso le cancellerie fallimentari dei Tribunali. 

Albo dei soggetti incaricati: accesso e formazione

La previsione di un Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le cariche nell’ambito delle procedure concorsuali è contenuta nel primo comma dell’art. 356 CCI, ai sensi del quale è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.

È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 125, comma 4.

Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo.

La norma prosegue, imponendo il dovere di documentare l’assolvimento degli obblighi di formazione, di cui all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni mentre costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale.

A tale proposito è stabilito che la Scuola superiore della magistratura elabori le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento in modo tale da garantire una certa omogeneità nella formazione.

Si ricorda inoltre che è prevista una fase di primo popolamento dell’Albo. A tal fine, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Da ultimo sono previsti requisiti di onorabilità che i professionisti devono possedere, facendo riferimento alle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 C.C. (interdizione, inabilitazione o fallimento) nonché all’assenza di misure di prevenzione dell’autorità giudiziaria a carico degli stessi ovvero di sentenze di condanna passate in giudicato per determinati reati di particolare gravità.

La ratio della norma in oggetto è chiaramente quella di garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà.

 Funzionamento dell’albo

Per quanto riguarda il funzionamento dell’Albo, il Legislatore, mediante il primo comma dell’art. 357 CCI, ha imposto al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di adottare entro il 1° marzo 2020 un Decreto che stabilisca:

a) le modalità di iscrizione all’Albo di cui all’art. 356;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo Albo;

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

d) l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’Albo.

Requisiti per la nomina

Le figure professionali che possono iscriversi all’Albo per svolgere le cariche di curatori, commissari giudiziali o liquidatori sono elencate all’art. 358 CCI e segnatamente:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a);

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Inoltre, come chiarisce la Relazione Illustrativa al presente articolo, la nomina agli incarichi è disposta dall’autorità giudiziaria, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati nonché degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico.

La scelta dei soggetti deve inoltre essere ispirata a criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi. Tale ultima esigenza risulta favorita dall’istituzione di un Albo Nazionale.

Resta inteso che viene comunque valutata l’esperienza del professionista in relazione alla natura e all’oggetto dello specifico incarico.

Criticità

A fronte delle norme di recente introduzione sono emerse alcune criticità sollevate da professionisti appartenenti in particolare alle categorie degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

In particolare, si fa riferimento alla richiesta di rivedere il requisito di accesso all’Albo nella fase di primo popolamento previsto dall’art. 356 CCI. La previsione, che richiede di aver ricevuto 4 incarichi nei 4 anni precedenti viene infatti considerata penalizzante per i professionisti che, avendo ricevuto incarichi importanti e di lunga durata, non ne avrebbero conseguentemente assunti ulteriori.

In aggiunta viene criticato il requisito della formazione obbligatoria per l’accesso all’Albo.  La frequenza di corsi di perfezionamento per almeno 200 ore e sei mesi di tirocinio viene infatti considerato eccessivamente rigido oltre al fatto che, le materie di diritto fallimentare e sovraindebitamento, sono già oggetto dell’esame di Stato e della pratica dei commercialisti.

Il tema della formazione e aggiornamento resta particolarmente interessante per i risvolti pratici che ne conseguono. Per poter organizzare corsi adeguati è tuttavia necessario attendere le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Allo stato attuale, per sciogliere le perplessità richiamate, non resta che attendere che la fase di transizione venga superata grazie agli opportuni interventi in materia.

Come sopra evidenziato infatti le disposizioni di cui agli artt. 356 e 357 CCI (e quindi anche l’istituzione dell’Albo presso il Ministero della Giustizia) sono già efficaci dal mese di marzo 2019, tuttavia le regole che disciplinano il funzionamento dell’Albo, affidate dal Legislatore al Decreto del Ministero della giustizia (da emanare entro il primo marzo 2020), non sono ancora state previste.

Si ricorda inoltre che, la Legge Delega dell’ 8 marzo 2019, n. 20 prevede che il Governo possa apportare disposizioni integrative e correttive al CCI fino all’agosto 2020 . Risulta tuttavia auspicabile che la revisione delle norme concernenti l’Albo venga effettuata in tempi più rapidi di quelli concessi dalla Legge Delega in modo  tale da garantire il funzionamento del nuovo Albo dal 15 agosto 2020 e consentire l’affidamento degli incarichi relativi alle procedure aperte dopo quella data.

Nel frattempo, in attesa del Decreto del Ministero della giustizia, la nomina dei curatori resta disciplinata dagli elenchi previsti a livello locale nelle cancellerie dei tribunali.


Per maggiori approfondimenti sulle tematiche brevemente accennate si rinvia al contenuto della Circolare n. 02 sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: “Disposizioni del Codice della Crisi e dell’insolvenza entrata in vigore il 16 marzo 2019” – Disponibile anche in abbonamento

 

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Redazione del portale Crisi&insolvenza

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