Le misure premiali per l’emersione tempestiva della crisi

Dottrina | | Autore: Redazione | Categorie: Misure premiali, Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza | Lascia un commento

Tra le novità codificate con la Riforma delle procedure concorsuali, mediante Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (CCI), si evidenziano le “Misure Premiali” tese a incentivare l’imprenditore ad utilizzare gli strumenti previsti dal Legislatore (quali le procedure di allerta e di segnalazione dello stato di insolvenza) nell’ottica di prevenzione della crisi e risoluzione della stessa.

Si tratta di misure di natura patrimoniale e personale disciplinate nel Titolo II, Capo IV del CCI (riguardante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi) e precisamente agli artt. 24 e 25 CCI che vengono in gran parte estese alle procedure di regolazione.

Tempestività

Il presupposto affinchè l’imprenditore possa fruire delle misure premiali consiste nella “tempestività”, la cui definizione viene ricavata a contrario, chiarendo cioè le ipotesi di intervento tardivo, ai sensi dall’art. 24 CCI.

In particolare l’intervento è tardivo quando l’imprenditore:

  1. propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal CCI (concordato, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale) oltre il termine di sei mesi ;
  2. propone istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi ex 19 CCI, oltre il termine di 3 mesi.

I termini di tre e sei mesi entro i quali l’imprenditore è tenuto ad attivarsi e accedere alle procedure di regolazione o composizione della crisi decorrono a partire dal verificarsi delle seguenti circostanze:

  1. esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3 CCI.

La norma prevede inoltre che, su richiesta del debitore, il Presidente del Collegio degli esperti di cui all’articolo 17 CCI certifichi la presenza del presupposto di tempestività, in modo tale che il debitore possa avvalersi di tale attestazione (anche ove fosse coinvolto in un procedimento penale).

I singoli benefici:

Qualora sia accertato il presupposto della tempestività e quindi l’imprenditore abbia rispettato i termini di cui all’art. 24 CCI per accedere alle procedure di composizione e regolazione della crisi, per godere delle misure premiali previste dall’art. 25 CCI è inoltre necessario che:

  1. l’imprenditore abbia seguito in buona fede le indicazioni dell’OCRI (a seguito dell’istanza ex art.19 CCI);
  2. l’istanza di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi non sia stata dichiarata inammissibile;

Si riportano di seguito le misure premiali previste dalla norma in questione:

Benefici di natura concorsuale:

Si tratta di misure premiali aventi finalità di tutela dell’imprenditore nel percorso intrapreso per raggiungere le soluzioni concordate. Nello specifico, la norma prevede che:

  • la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 CCI per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti sia pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22” (cfr. art. 25, comma 1, d.)

Questa misura permette quindi al giudice che abbia concesso il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, di raddoppiare il termine massimo di proroga (dai 60 giorni previsti di regola dall’ art. 44 CCI si passa a 120 giorni). Si specifica che tale misura viene concessa a discrezione del giudice e quindi non automaticamente disposta;

  • “la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella presentata dall’imprenditore non sia ammissibile qualora il professionista incaricato attesti che la proposta del debitore assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti”. (cfr. art. 25, comma 1, e.)

Il beneficio consiste nella riduzione della soglia di soddisfacimento garantita ai creditori chirografari(dal 30 % al 20%) per escludere le proposte concorrenti rispetto a quella principale presentata dal debitore nel concordato in continuità. La misura garantisce un vantaggio competitivo a favore al debitore rispetto alle eventuali proposte concorrenti;

Benefici di natura fiscale:

Si tratta di misure premiali che alleggeriscono l’imprenditore riducendo interessi e sanzioni a suo carico.

In particolare è disposta:

  • la riduzione alla misura legale del tasso di interesse applicato ai debiti tributari dell’impresa durante la procedura assistita della crisi (cfr. art. 25, comma 1, lett. a);
  • la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie (cfr. art. 25, comma 1, lett. b) :
    • per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga,
    • qualora il termine per il pagamento delle stesse scada dopo l’accesso al procedimento di composizione della crisi o a procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
  • le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari che siano stati oggetto di precedente procedura di composizione assistita della crisi vengono ridotti della metà nell’eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta (art. 25, comma 1, lett. c);

Le misure premiali di cui all’art. 25, comma 1 CCI sopra citate, sono fruibili anche in via cumulativa dall’imprenditore che rispetti i requisiti di cui all’art. 24 CCI.

Benefici di natura penale:

Si tratta di misure premiali che introducono, a favore dei soggetti che abbiano commesso uno dei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b) CCI, ponendo in essere la condotta prima dell’apertura della procedura, una causa di non punibilità (qualora il danno sia di speciale tenuità) ovvero un’attenuante a effetto speciale (nel caso in cui il danno non sia di speciale tenuità). In particolare:

  • nel caso di speciale tenuità del danno, non è punibile, per una serie di reati (tra cui la fattispecie di bancarotta e quella di ricorso abusivo del credito), “chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza” (cfr. art. 25, comma 2 CCI);
  • nell’ipotesi in cui il danno non sia di speciale tenuità ma comunque complessivamente non supera l’importo di due milioni di euro e, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori garantisca il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari, è applicabile un’attenuante a effetto speciale. Ciò significa che la pena prevista per il reato può essere ridotta fino alla metà.

La misura, anche in questo caso, è disposta a beneficio di colui che ha presentato l’istanza o la domanda di accesso alle procedure (cfr. art. 25, comma 2).

L’introduzione delle misure premiali penali sopra citate è particolarmente significativa in quanto riduce l’area del rischio penale. Accade di frequente infatti che condotte di non corretta destinazione di beni dell’impresa, ma con effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti e con incidenza minima (se non quasi nulla) sul soddisfacimento dei creditori, poste in essere in epoca risalente, configurino dei fatti di bancarotta fraudolenta a seguito dell’apertura della procedura concorsuale.

 

Alle norme di recente introduzione sopra delineate si affiancano poi quelle riguardanti le misure sanzionatorie a carico dell’imprenditore nei casi di omissione o di ritardato accesso alle procedure di allerta e composizione della crisi. Le disposizioni rispondono alla medesima finalità di rafforzare i sistemi di controllo e di organizzazione all’interno delle imprese nell’ottica di prevenzione dello stato di insolvenza.


Per maggiori approfondimenti sulle tematiche brevemente accennate si rinvia al contenuto della Circolare n. 04 sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: “Disposizioni del Codice della Crisi e dell’insolvenza entrata in vigore il 16 marzo 2019” – Disponibile anche in abbonamento

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Redazione del portale Crisi&insolvenza

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