Società di fatto: prova della sua esistenza e dichiarazione di fallimento ex art. 147 l.fall.

Giurisprudenza | Categoria: Fallimento | Cassazione civile - Sez. I, 28/10/2019 n. 27541

Massima

L’esistenza del contratto sociale, ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l.fall., può risultare, oltre che da prove dirette, anche da indici esteriori idonei a far emergere l’effettiva sussistenza del rapporto societario.

Tali manifestazioni esteriori possono essere identificate nel rilascio ricorrente e sistematico di finanziamenti o fideiussioni, in quanto si risolvono in uno strumento finalizzato ad apportare capitale alla società.

(Massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)

In sintesi

Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello aveva accolto il reclamo proposto ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza con cui il Tribunale dichiarava il fallimento di una società e dei soci in proprio ex art. 147 l.fall. Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto sussistente la prova dell’esistenza di un vincolo di natura societaria tra il titolare della ditta individuale, il coniuge e il figlio. I familiari dell’imprenditore avrebbero alimentato l’attività di impresa mediante il rilascio sistematico di fideiussioni, garanzie ipotecarie e finanziamenti nonchè utilizzando a vario titolo la liquidità d’impresa, lasciando emergere così l’esistenza di una società di fatto.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27541 del 28 ottobre 2019 si è pronunciata cassando la decisione del giudice di secondo grado e aderendo ad un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 7119/1982). In particolare, è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può essere dimostrata non soltanto mediante prove dirette specificamente afferenti ai requisiti costitutivi della società (quali l’affectio societatis, la costituzione di un fondo comune e la partecipazione agli utili e alle perdite) ma anche grazie a indici esteriori che, per la loro sistematicità, siano sintomatici di una costante collaborazione e di un sostegno continuativo all’attività dell’impresa, tali da poter essere qualificati quali strumenti di collaborazione del socio al raggiungimento dello scopo sociale.

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