Art. 92 – Composizione collegiale del tribunale

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale.

2. Nell’ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nelle cause relative all’accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall’articolo 214, terzo comma, della medesima legge.

Lascia un commento