Art. 363 – Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. L’Istituto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.

2. L’INPS e l’INAIL, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.

Relazione Illustrativa Art. 363
La norma, per rendere più agevole l’istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, prevede le modalità di rilascio, da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare, su richiesta del debitore o del tribunale, della certificazione dei debiti contributivi e dei debiti per premi assicurativi da parte dell’INPS e dell’INAIL. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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