Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza | Decreto Legislativo | 12/01/2019 | n. 14 | Fonte: GU n.38 del 14-2-2019 |
1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversieche ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezionispecializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27giugno 2003, n.168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia diimprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.