Allerta e segnalazioni nel Codice della Crisi: celerità e riservatezza

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Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha introdotto la procedura di allerta che prevede l’obbligo di rilevazione e segnalazione degli indizi della crisi a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile, della società di revisione o dei c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione, Inps). Tale novità risponde all’esigenza di far emergere tempestivamente le difficoltà dell’impresa e poter intervenire in modo tale da superarle.

Questo obiettivo primario del legislatore necessita tuttavia di contemperare l’altrettanto importante esigenza di evitare che le imprese vengano fortemente penalizzate a causa delle segnalazioni effettuate, soprattutto laddove le difficoltà siano solo apparenti o comunque ancora superabili.

A tale proposito il legislatore ha concepito la fase di allerta (propedeutica all’eventuale fase di composizione della crisi) in maniera riservata.

Come prevede l’art. 18 CCI infatti, a seguito delle segnalazioni dell’organo di controllo, del revisore, dei creditori pubblici qualificati, o su istanza del debitore stesso, si apre la fase di audizione del debitore davanti all’Organismo di Composizione della Crisi chiamato a valutare se gli indizi di crisi siano fondati. Qualora la risposta sia affermativa si apre la fase di composizione della crisi mediante l’adozione degli strumenti più idonei per superarla. Al contrario, nell’ipotesi in cui l’OCRI non ritenga sussistere una situazione di crisi, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute.

Celerità e Confidenzialità sono pertanto caratteristiche imprescindibili della procedura indicata, al fine di evitare il coinvolgimento di soggetti terzi e rischiare che “falsi allarmismi” possano compromettere la reputazione e andamento dell’impresa.

A tale proposito il legislatore ha previsto degli accorgimenti a favore dell’imprenditore negli artt. 15 e 18 del CCI.

Il primo stabilisce che i creditori pubblici qualificati non siano tenuti all’obbligo di segnalazione qualora il  debitore fornisca prova documentale di crediti di imposta o altri crediti vantati verso pubbliche amministrazioni di ammontare pari ad almeno la metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. I crediti devono inoltre risultare dalla piattaforma predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze  per il rilascio delle certificazioni (ai sensi dell’art. 4 del Dm 25 giugno 2012 e art.3 del Dm 22 maggio 2012) consultabile in via telematica (cfr. art. 15, comma 5 CCI).

In questo modo è possibile valutare la situazione patrimoniale complessiva dell’imprenditore ed evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli laddove l’impresa possa ancora contare su crediti certificati che la PA è tenuta a rimborsare.

Anche la previsione dell’art.18, comma 3 CCI mira alla stessa finalità di preservare l’impresa da una inutile “paralisi” mediante il meccanismo di archiviazione della segnalazione ricevuta dall’OCRI. Per procedere in tal senso è necessaria l’attestazione (da parte dell’organo di controllo societario o di un professionista indipendente) dell’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni alle seguenti condizioni:

  • che siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora,
  • che la compensazione degli stessi con i debiti non determini il superamento delle soglie (di cui all’art.15) che hanno determinato la segnalazione.

Queste sono alcune delle previsioni adottate dal Legislatore per garantire la continuità dell’ attività delle imprese con difficoltà superabili ed evitare di pregiudicarle in maniera definitiva.


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Redazione del portale Crisi&insolvenza

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