Art. 47 – Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. L’ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell’impegno connesso alla gestione dell’esercizio dell’impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all’attuazione dell’indirizzo programmatico prescelto a norma dell’articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l’ articolo 39, commi 2, 3 e 4 , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.

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