Art. 9 – Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.

Relazione Illustrativa Art. 9
In attuazione dei principi di riduzione della durata e dei costi, nonché di semplificazione delle procedure concorsuali, di cui rispettivamente alle lettere l) e h) dell’art. 2, comma 1, legge delega, n. 155/2017, l’articolo 9 pone al comma 1 la regola della trattazione delle procedure concorsuali anche nel periodo feriale, salvo che non sia diversamente disposto. Il comma 2 prevede l’obbligatorietà del patrocinio del difensore, anche in questo caso con possibilità di deroga, così chiarendo precedenti dubbi interpretativi, sorti soprattutto con riferimento alla presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, della domanda di concordato preventivo e di accesso alle procedure di sovraindebitamento. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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