Art. 8 – Durata massima delle misure protettive

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

Relazione Illustrativa Art. 8
L’articolo 8, in linea con il richiamo alla normativa dell’Unione europea contenuto nell’art. 1, comma 2, legge delega, n. 155/2017, anticipa la regola dettata dall’art. 6, comma 7, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prevede che la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi rinnovi o proroghe. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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