Art. 303 – Effetti del provvedimento di liquidazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l’impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall’articolo 314.

2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.

Relazione Illustrativa Art. 303
Il commissario liquidatore, come già prevedeva l’art. 199 del r.d. n.267 del 1942, è pubblico ufficiale e ha i doveri di informazione e rendicontazione periodica propri del curatore fallimentare. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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