Art. 304 – Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell’articolo 165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

Relazione Illustrativa Art. 304
La norma riprende le previsioni dell’art. 200 della l. fall. e disciplina gli effetti del provvedimento di liquidazione sul patrimonio dell’impresa o dell’ente e di opponibilità degli atti ai creditori. Le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo delle società, persone giuridiche o enti cessano, salvo il caso di proposizione di concordato della liquidazione. La norma attribuisce al commissario la rappresentanza, anche processuale, dell’ente assoggettato alla liquidazione e gli assegna il compito di procedere all’accertamento del passivo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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