Art. 309 – Domande dei creditori e dei terzi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’articolo 308, comma 4.

Relazione Illustrativa Art. 309
L’art. 309 disciplina le comunicazioni ai creditori e le attività preparatorie per la formazione dello stato passivo, privilegiando l’uso della posta elettronica certificata, come già l’art. 207 della l. fall.. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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