Art. 308 – Comunicazione ai creditori e ai terzi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all’onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall’impresa.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.

Relazione Illustrativa Art. 308
Il commissario liquidatore, come già previsto dall’art. 206 della l. fall., può esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione di valore indeterminato o superiore a euro 100.000 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza. Per gli stessi atti, se di valore pari o inferiore a euro 100.000, è prevista una procedura più snella ed il commissario deve essere autorizzato solo dal comitato di sorveglianza. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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