Art. 114 – Cessioni dei beni

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l’articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all’andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Relazione Illustrativa Art. 114
L’art. 114 detta la disciplina per la liquidazione dei beni prevista nel piano di concordato, quando il concordato consiste nella cessione dei beni e dunque quando è ascrivibile al genus del concordato liquidatorio. Dunque, la norma chiarisce definitivamente che, nel concordato in continuità aziendale che preveda la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività, la liquidazione avviene a cura del debitore, il cui unico obbligo è quello di assicurare ai creditori le utilità promesse e sulle quali essi hanno espresso la loro adesione. Il tribunale, allorché omologa il concordato liquidatorio, nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori, provvedendo a determinare le altre modalità della liquidazione. I liquidatori debbono essere scelti tra gli iscritti all’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e agli stessi si applicano alcune norme dettate per il curatore (accettazione della nomina; revoca; responsabilità; compenso; obbligo di rendiconto) in quanto compatibili. Ai membri del comitato dei creditori, sempre in quanto compatibile, si applica la disciplina dell’omologo organo della liquidazione giudiziale (modalità della nomina; funzioni e responsabilità). Alla liquidazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina della liquidazione giudiziale, compresa la previsione che attribuisce al giudice di disporre la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti da compiersi successivamente. Il liquidatore ha l’onere di riferire al commissario giudiziale sull’andamento della liquidazione con cadenza semestrale. Il commissario giudiziale provvede ad informare i creditori e il pubblico ministero e provvede al deposito in cancelleria. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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