Art. 116 – Trasformazione, fusione o scissione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione.

2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.

4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

Relazione Illustrativa Art. 116
Con l’art. 116, in attuazione dell’art. 6, comma 2, lettera c), nn. 1) e 2), si risolve altra vexata quaestio circa i rimedi concessi ai creditori avverso operazioni di trasformazione, fusione o scissione da effettuarsi in corso di procedura o dopo l’omologazione. La norma dispone che, se la proposta di concordato preventivo prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, l’opposizione all’omologazione è l’unica forma di opposizione consentita ai creditori. Tali operazioni sono, per il resto, assoggettate alle norme del codice civile che, in generale, le disciplinano. I loro effetti, però, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma primo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile. La scelta di concentrare nel giudizio di omologazione e nelle eventuali opposizioni ivi convergenti anche gli strumenti di tutela dei creditori si spiega in ragione dell’obiettivo di dare nei tempi più brevi possibili stabilità al concordato approvato dalle prescritte maggioranze, evitando che un concordato ormai omologato ed in fase di esecuzione resti in situazione di precaria certezza per effetto di impugnazioni o opposizioni successivamente proposte a norma del codice civile. Non deve stupire la previsione secondo la quale anche le operazioni destinate ad essere realizzate dopo l’omologazione del concordato debbano essere contestate attraverso l’opposizione all’omologazione, considerato che anche l’opposizione prevista dall’art. 2503 c.c. è diretta ad impedire il perfezionamento dell’iter avviato con la deliberazione di fusione. Vero è che la legge delega fa generico riferimento alle operazioni da compiersi durante la procedura. Tuttavia, considerato che, nella maggior parte dei casi, le operazioni di fusione o scissione sono attuate nella fase esecutiva del concordato e che l’altro principio espresso in materia dalla legge delega mira ad assicurare la stabilità degli effetti delle operazioni previste dal piano, sicché una lettura restrittiva della delega non consentirebbe di realizzare tale scopo, pare più ragionevole ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento alla “procedura” intesa in senso ampio, comprensiva anche della fase successiva alla pronuncia della sentenza di omologazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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