Art. 118 – Esecuzione del concordato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell’incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l’esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.

7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l’emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l’atto di trasferimento.

8. In deroga all’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Relazione Illustrativa Art. 118
L’art. 118 risolve i dubbi che si sono manifestati con l’attuale disciplina circa gli strumenti di controllo e di intervento del tribunale nella fase esecutiva del concordato mutuandoli dall’intervento operato con l’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 relativamente all’esecuzione delle proposte concorrenti. La disposizione, dopo aver confermato che è compito del commissario giudiziale sorvegliare l’adempimento del concordato e riferire al giudice per ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori e, in particolare, dell’inerzia o del ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta, prevede che il tribunale possa attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in atto gli adempimenti omessi dal debitore, in violazione dell’obbligo che su di lui incombe di compiere tutto ciò che è necessario per dare esecuzione alla proposta, sia stata questa da lui presentata o sia stata omologata quella presentata da un creditore. Nel caso in cui la proposta omologata sia quella presentata da uno o più creditori l’iniziativa della denuncia dei ritardi o delle omissioni del debitore può essere dagli stessi assunta con ricorso da notificarsi al debitore e al commissario giudiziale che può contenere anche la richiesta al tribunale di attribuzione dei poteri di cui sopra a quest’ultimo oppure di revoca dell’organo amministrativo, se si tratta di società, e di nomina di un amministrazione giudiziario, fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il debitore e il commissario giudiziale, e, nel caso nomini un amministratore giudiziario, determina la durata dell’incarico e i poteri che possono essere particolarmente ampi, comprendendo, se il piano prevede un aumento del capitale sociale, quello di convocare l’assemblea e l’esercizio nella stessa del diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza. Come già prevedeva l’art. 185 r.d. n.267/1942, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 2) del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, alle cancellazioni delle formalità iscritte sui beni trasferiti provvede, su richiesta del commissario giudiziale, il tribunale, eventualmente delegando il notaio rogante, con l’innovativa precisazione secondo cui il tribunale opera in composizione monocratica. La norma, infine, conferma il principio, già presente nell’attuale disciplina, secondo cui in deroga all’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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