Art. 156 – Crediti infruttiferi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall’articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Relazione Illustrativa Art. 156
L’articolo ribadisce la regola stabilita dall’art. 57 della l. fall. per i crediti infruttiferi con scadenza successiva alla data di apertura della liquidazione ed è volto ad evitare un’ingiustificata locupletazione del creditore nel caso in cui il suo credito venga soddisfatto in tutto o in parte prima della scadenza dell’obbligazione. Si prevede infatti che il credito venga ammesso al passivo per l’intero, ma che ad ogni singola ripartizione l’importo spettante venga diminuito degli interessi composti calcolati in ragione del saggio di cui all’art. 1284 del codice civile per il tempo corrispondente all’anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del credito. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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