Art. 158 – Crediti non pecuniari

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Relazione Illustrativa Art. 158
I crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione in denaro da determinarsi in base a determinati parametri e quelli aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro sono ammessi al passivo sulla base dei parametri di riferimento valorizzati alla data di apertura della liquidazione giudiziale, secondo quanto già previsto dall’art. 59 della l. fall.. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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