Art. 170 – Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

Relazione Illustrativa Art. 170
Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell’atto per l’esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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