Art. 170 – Scritture contabili

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

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