Art. 174 – Contratti relativi a immobili da costruire

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Relazione Illustrativa Art. 174
La norma corrisponde all’attuale art. 72-bis LF e disciplina i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 122/2005, per il caso in cui l’acquirente abbia escusso la fideiussione al cui rilascio è obbligato il costruttore a garanzia dell’eventuale obbligo di restituzione di importi corrisposti dal medesimo, prevedendo che detti contratti si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al curatore, e che in ogni caso la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento