1. L’affidamento della gestione dell’impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, può essere disposto dal tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 18, l’affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facoltà del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell’impresa deve rendere il conto a norma dell’articolo 116 della legge fallimentare. Dell’avvenuto deposito del conto e della fissazione dell’udienza per la presentazione delle osservazioni è data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalità sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo 116 della legge fallimentare.