Art. 225 – Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I creditori ammessi a norma dell’articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Relazione Illustrativa Art. 225
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 112 l.fall. sul concorso alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione dei crediti ammessi tardivamente. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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