Art. 239 – Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

Relazione Illustrativa Art. 239
Anche l’articolo in commento disciplina gli effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l’art. 123 l. fall.. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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