Art. 242 – Concordato nel caso di numerosi creditori

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Relazione Illustrativa Art. 242
La disposizione disciplina l’ipotesi, prevista dall’art. 126 l.fall, in cui vi sia un numero rilevante di creditori da coinvolgere nella procedura di concordato, indicando la possibilità che la notizia della proposta sia data esclusivamente mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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