Art. 246 – Efficacia del decreto

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 206.

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

Relazione Illustrativa Art. 246
L’art. 246 prevede, con formulazione sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 130 l.fall., quale sia il momento in cui il concordato diviene efficace e quindi diviene obbligatorio per tutti i creditori e può essere eseguito individuandolo nel momento in cui scadono i termini per l’opposizione all’omologazione o si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 206 e quindi quelle contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Si conferma quindi l’efficacia anticipata rispetto alla definitività dell’omologazione in difetto di opposizioni. Una volta divenuto definitivo il decreto di omologazione, è previsto, come nella disciplina attuale, che il curatore deve presentare il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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