Art. 264 – Istituto di credito

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Quando nel presente decreto si fa riferimento a Istituti di credito in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.

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