Art. 315 – Risoluzione e annullamento del concordato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu’ creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 251.

3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

Relazione Illustrativa Art. 315
Per la proposizione del concordato diretto al soddisfacimento dei creditori è necessario che, come già previsto dall’art. 214 r.d. n. 267 del 1942, la presentazione della proposta sia autorizzata dall’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza. Viene mantenuta la forma semplificata del procedimento, che non prevede la sottoposizione al voto da parte dei creditori, bensì che i creditori e ogni altro interessato possano opporsi e che il tribunale tenga conto di tali opposizioni nel decidere sulla proposta. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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