Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza | Decreto Legislativo | 12/01/2019 | n. 14 | Fonte: GU n.38 del 14-2-2019 |
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell’imprenditore mantenere attivo l’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.