Art. 361 – Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Quando la notificazione telematica di cui all’articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 7.

Relazione Illustrativa Art. 361
La disciplina transitoria prevede che, fino alla realizzazione dell’area web riservata prevista dall’art. 378, nelle ipotesi in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegua esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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