Art. 383 – Finanziamenti dei soci

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. All’articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.».

Relazione Illustrativa Art. 383
La norma prevede l’abrogazione, a far tempo dalla entrata in vigore del presente codice, dell’art. 2221 del codice civile, che conteneva l’indicazione degli imprenditori fallibili. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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