Art. 391 – Disposizioni finanziarie e finali

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.

Relazione Illustrativa Art. 391
La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 16 della legge delega. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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