Art. 43 – Revoca del commissario straordinario

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Il Ministro dell’industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d’ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.

Lascia un commento