Art. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 44.

2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

Relazione Illustrativa Art. 57
La legittimazione alla stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione è riservata all’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore che si trovi in stato di crisi o insolvenza. Gli accordi sono omologabili a condizione che siano stipulati con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Essi devono essere accompagnati da un piano economico-finanziario che ne consente l’esecuzione, il cui contenuto è conforme a quello dei piani attestati di risanamento. Nulla è innovato, rispetto all’art. 182-bis della legge fallimentare, quanto al pagamento, necessariamente integrale, dei creditori estranei ed al contenuto dell’attestazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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